Art. 1478 c.c.
Vendita di cosa altrui
[1]Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
[2]Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva