Art. 1481 c.c.
Pericolo di rivendica
[1]Il compratore puo' sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.
[2]Il pagamento non puo' essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva