Art. 1486 c.c.
Responsabilita' limitata del venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore puo' liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva