Art. 1488 c.c.Effetti dell'esclusione della garanzia

[1]Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

[2]Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1488 · fonte su Normattiva