Art. 1490 c.c.
Garanzia per i vizi della cosa venduta
[1]Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
[2]Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva