Art. 1493 c.c.
Effetti della risoluzione del contratto
[1]In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
[2]Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva