Art. 1494 c.c.
Risarcimento del danno
[1]In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
[2]Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva