Art. 1495 c.c.
Termini e condizioni per l'azione
[1]Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
[2]La denunzia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
[3]L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' sempre far valere la garanzia, purche' il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva