Art. 1496 c.c.
Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva