Art. 150 c.c.
Separazione personale
[1]((E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
[2]La separazione puo' essere giudiziale o consensuale.
[3]Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva