Art. 1500 c.c.
Patto di riscatto
[1]Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta' della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
[2]Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e' nullo per l'eccedenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva