Art. 1502 c.c.
Obblighi del riscattante
[1]Il venditore che esercita il diritto di riscatto e' tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.
[2]Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, puo' accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva