Art. 1506 c.c.
Riscatto di parte indivisa
[1]In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore.
[2]Se la cosa non e' comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva