Art. 1508 c.c.
Vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non puo' valersi della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva