Art. 1514 c.c.Deposito della cosa venduta

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[1]Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puo' depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

[2]Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1514 · fonte su Normattiva