Art. 1520 c.c.
Vendita con riserva di gradimento
[1]Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore.
[2]Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi e' liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
[3]Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva