Art. 1527 c.c.
Consegna
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva