Art. 152 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 146, per maggiore esattezza di linguaggio, a differenza del progetto, che parlava di somministrazione di alimenti, è stata fatta menzione di obbligazione al mantenimento della moglie, poichè l'obbligazione del marito, che resta sospesa, è quella del mantenimento. come risulta dall'articolo precedente. Quanto ai doveri dei genitori verso i figli, si precisa che l'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista. E per dare maggior risalto alla norma, che stabilisce una direttiva di così alto valore politico, questa è posta in un comma a sè stante, mentre sono collocate in altre articolo le disposizioni sul concorso dei genitori agli oneri per il mantenimento dei figli (art. 148). Alla regola posta nel capoverso dell'art. 147 fanno riferimento le norme in tema di filiazione naturale di adozione, di tutela e di affiliazione, in quanto essa non costituisce un obbligo inerente al matrimonio, bensì un dovere di ordine generale che incombe a qualunque cittadino a cui sia affidato il compito di provvedere alla educazione e alla istruzione di giovani coscienze. DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 104
A proposito della separazione per condanna è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una «pena non inferiore ai cinque anni di recinsione». Senonchè si è ritenuto che l'accenno all'ergastolo fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 105
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art152 · fonte su Normattiva