Art. 1535 c.c.
Proroga dei contratti a termine
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva