Art. 1538 c.c.
Vendita a corpo
[1]Nei casi in cui il prezzo e' determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
[2]Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva