Art. 1543 c.c.
Forme
[1]La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.
[2]Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva