Art. 1544 c.c.
Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva