Art. 1545 c.c.
Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva