Art. 155-sexies c.c. — Poteri del giudice e ascolto del minore
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
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Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 473-bis.4 — Ascolto del minore
Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione…
Art. 155-quater
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Art. 473-bis.5 — Modalita' dell'ascolto
L'ascolto del minore e' condotto dal giudice, il quale puo' farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu' minori, di regola il giudice li ascolta separatamente. L'udienza e' fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici…
Art. 155-quinquies
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Art. 473-bis.45 — Ascolto del minore
Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. Non si procede all'ascolto quando il …
Art. 155-ter
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art155sexies · fonte su Normattiva