Art. 1551 c.c.
Inadempimento
[1]In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
[2]Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene cio' che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva