Art. 1553 c.c.
Evizione
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva