Art. 1558 c.c.
Disponibilita' delle cose
[1]Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.
[2]Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva