Art. 1564 c.c.
Risoluzione del contratto
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed e' tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva