Art. 1565 c.c.
Sospensione della somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione e' inadempiente e l'inadempimento e' di lieve entita', il somministrante non puo' sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva