Art. 1568 c.c.
Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
[1]Se la clausola di esclusiva e' pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non puo' compiere nella zona per cui l'esclusiva e' concessa e per la durata del contratto, ne' direttamente ne' indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
[2]L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva