Art. 1585 c.c.
Garanzia per molestie
[1]Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
[2]Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva