Art. 1587 c.c.
Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
- 1)prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che puo' altrimenti presumersi dalle circostanze;
- 2)dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva