Art. 1589 c.c.
Incendio di cosa assicurata
[1]Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilita' del conduttore verso il locatore e' limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
[2]Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione e' stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilita' del conduttore in confronto del locatore, se questi e' indennizzato dall'assicuratore.
[3]Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva