Art. 1599 c.c.
Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
[1]Il contratto di locazione e' opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa.
[2]La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
[3]Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
[4]L'acquirente e' in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva