Art. 1605 c.c.Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione

[1]La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non puo' opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si puo' in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformita' degli usi locali.

[2]Se la liberazione o la cessione e' stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non e' stata trascritta, puo' essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio e' gia' trascorso, puo' essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1605 · fonte su Normattiva