Art. 1613 c.c.
Facolta' di recesso degli impiegati pubblici
[1]Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purche' questo non sia stato disposto su loro domanda.
[2]Tale facolta' si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva