Art. 1620 c.c.
Incremento della produttivita' della cosa
L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva