Art. 1627 c.c.
Morte dell'affittuario
[1]Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.
[2]Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva