Art. 1630 c.c.
Affitto senza determinazione di tempo
[1]L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinche' l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.
[2]Se il fondo non e' soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.
[3]L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.
[4]Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva