Art. 1631 c.c.
Estensione del fondo
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva