Art. 1632 c.c.

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[1]Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l'ordinamento produttivo, e l'altra si oppone, il giudice, sentite le parti, puo' autorizzarne l'esecuzione qualora, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l'autorita' competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilita' per il fondo e per la produzione. Il giudice assegna un congruo termine perche' i miglioramenti siano eseguiti.

[2]Quando i miglioramenti sono stati proposti dall'affittuario, l'autorizzazione non puo' essere concessa se non risulta la sua capacita' tecnica ed economica per eseguirli, o se egli e' stato inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero se la durata ulteriore della locazione, non consente all'affittuario di godere per un congruo periodo l'incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre.

[3]Se l'affittuario e' autorizzato a eseguire i miglioramenti, il locatore, entro un termine perentorio fissato dal giudice, puo' dichiarare di compierli a sue spese; in tal caso egli subentra all'affittuario negli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 marzo 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1632 · fonte su Normattiva