Art. 1633 c.c.

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[1]Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il fitto in proporzione dell'incremento del reddito fondiario che ne e' derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l'incremento si e' verificato.

[2]L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a un'indennita' corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. L'indennita' non puo' essere superiore al quarto dell'ammontare complessivo del corrispettivo per l'intera durata dell'affitto.

[3]Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale dell'indennita', ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non puo' essere frazionato per un tempo eccedente i dieci anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 marzo 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1633 · fonte su Normattiva