Art. 1641 c.c.
Scorte vive
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, e' stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva