Art. 1647 c.c.
Nozione
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva