Art. 1648 c.c.
Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta' dei frutti del fondo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva