Art. 1657 c.c.
Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva