Art. 1661 c.c.
Variazioni ordinate dal committente
[1]Il committente puo' apportare variazioni al progetto, purche' il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
[2]La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva