Art. 1663 c.c.
Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore e' tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva