Art. 1664 c.c.
Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione
[1]Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
[2]Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu' onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva