Art. 1670 c.c.
Responsabilita' dei subappaltatori
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva